lunedì 8 luglio 2013

Risultati del referendum per la modifica del codice deontologico - 2013

IL NOSTRO CODICE DEONTOLOGICO E' CAMBIATO

Nei mesi maggio e giugno 2013 è stato richiesto a tutti gli iscritti di votare in un referendum chiamato a ratificare le modifiche (decise dalla maggioranza del Cnop) di tre articoli del nostro Codice Deontologico, questi i risultati:


  • Articolo 1 NO 15% (1701) SI 85% (9808); 

 
  •  Articolo 5 NO 42% (4861) SI 58% (6632);
 











  • Articolo 21 NO 15% (1673) SI 85% (9832).  



















Vediamo nel dettaglio in cosa consistono le modifiche
l'articolo 1:
Articolo del Codice deontologico pre-referendumCome è stato modificato a seguito del referendum
Art. 1
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 1
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

l'articolo 5:
Articolo del Codice deontologico pre-referendumCome è stato modificato a seguito del referendum
Art. 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Art. 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Ed ora il tanto discusso articolo 21:
Articolo del Codice deontologico pre-referendumCome è stato modificato a seguito del referendum
Art. 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Art. 21
L’insegnamento  dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee  alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.
Costituisce aggravante avallare  con la propria opera professionale  attività ingannevoli o abusive  concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e  le tecniche  conoscitive  e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali)basati  sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
È fatto salvo l’insegnamento  di tali strumenti  e tecniche agli studenti  dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti . E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche”.

Cosa significano questi cambiamenti? proviamo a dare una interpretazione:
  • l'articolo 1 ci ricorda che le stesse norme deontologiche si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.  Sembra abbastanza ovvio che se cambia il mezzo di comunicazione non cambia il codice deontologico, l'unica accortezza sta nel fatto che tale modifica sottolinea una modalità di condotta per prestazioni già autorizzate ad essere svolte epr via telematica, la psicoterapia non rientra tra queste vista la particolare netura della relazione tra paziente e terapeuta (vedi Notiziario "Psicologi" n. 5/2008 - 1/2009 "La Relazione on line non ha i requisiti per essere psicoterapia") ma lo psicologo non è necessariamenre uno psicoterapeuta e, lo ricordiamo, può svolgere molte attivitàdi cui la consulenza clinica è solo una piccola parte.
  • all'articolo 5 viene aggiunta la specifica "La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale" pertanto sembra che se prima l'aggiornamento professionale fosse demandato alla responsabilità dei singoli professionisti, ora verrà vigilato dalla commissione deontologica e probabilmente ogni professionista sarà obbligato a certificare la propria formazione continua mediante appositi corso accreditati. Resta il dubbio sulla responsabilità degli Ordini di riferimento di fornire ai propri iscritti dei corsi accreditati gratuiti.
  • l'articolo 21 è stato oggetto di svariate discussioni, ma nello specifico ciò che credo volesse  intendere la modifica, che mi sembra si capisca dalle ultime righe dell'articolo, è che lo psicologo non può insegnare ad altre figure (iscritte ad un ordine professionale o meno) degli STRUMENTI propri dell'intervento che solo uno psicologo adeguatamente formato può utilizzare, questo a tutela sia della salute dell'utente sia del professionista stesso. l'articolo, come modificato dal referendum, specifica "E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche". L'articolo propone quindi una differenza netta tra l'insegnamento degli STRUMENTI e l'insegnamento delle CONOSCENZE, e cioè lo psicologo può insegnare delle conoscenze psicologiche che possono essere utili ad altre professioni: prendiamo l'esempio della comunicazione medico-paziente; ma non può insegnare allo stesso medico a svolgere un colloquio psicologico, il che sembrerebbe ovvio dato che questa area non è di competenza del medico ma dello stesso psicologo.
che ne pensate? 



sabato 8 giugno 2013

Il gruppo Esami di Stato dell'Ordine suggerisce come affrontare l'esame

Indicazioni per i candidati all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo

Pubblicate sul sito dell’Ordine e della Sapienza
In generale, le diverse prove relative all’Esame di Stato hanno l’obiettivo di rilevare la capacità del candidato di utilizzare la preparazione teorica acquisita nei vari contesti applicativi (clinico, sociale, organizzativo, …), anche in riferimento ad eventuali esperienze maturate (professionali e/o di tirocinio). Per tutte le prove valgono le seguenti indicazioni:

venerdì 7 giugno 2013

L'esame di stato cambierà?

Ecco le proposte di cambiamento per l'esame di stato, forse andrà meglio per chi verrà dopo? voi che ne pensate? lasciate un vostro commento.


Il Gruppo di Lavoro Università attivo presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha presentato nelle scorse settimane una proposta volta a migliorare la formazione professionale dei futuri psicologi. Le azioni indicate a sostegno dello sviluppo delle competenze includono, fra le altre cose, l’introduzione del numero chiuso nelle facoltà, una maggiore qualificazione del tirocinio professionalizzante post lauream e la riforma dell’Esame di Stato.

lunedì 25 febbraio 2013

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Esame di Stato PSICOLOGIA 2013 I sessione - sede di Roma



mercoledì 21 novembre 2012

Linee guida per l’intervento nella psicologia dell’emergenza



A cura della Dott.ssa Alessandra Cescut

Nel nuovo numero del notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, c'è un interessante articolo che riporta i principi e le linee guida nell'ambito della psicologia dell'emergenza.

sabato 1 settembre 2012

NUOVA EDIZIONE DEL CORSO PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO

CORSO PER LA PREPARAZIONE

DELL’ESAME DI STATO

PER INFORMAZIONI
scrivi una email: alessandra.cescut@gmail.com

leggi i commenti dei partecipanti


Il corso si propone di  preparare il candidato al superamento dell’Esame di Stato, in quanto le riforme professionali succedutesi nel tempo si sono tradotte in nuove domande formulate in sede d’esame. Le maggiori difficoltà che si incontrano nel primo approccio a questo tipo di studio sono quelle di riuscire ad orientarsi nel vastissimo panorama teorico della psicologia generale, comprendere in cosa consiste un “progetto” e come strutturarlo, saper leggere i dati anamnestici del primo colloquio clinico proposto in sede d’esame e strutturare una trattazione coerente del caso. Nonostante l’esistenza di numerosi manuali di preparazione, il candidato si trova spesso in difficoltà a trovare un filo conduttore tra le innumerevoli informazioni, nozioni e le modalità pratiche attraverso cui strutturare le varie prove.


OBIETTIVI FORMATIVI

  • Favorire la capacità di orientarsi attraverso la molteplicità delle teorie esistenti per strutturare il tema della prima prova in maniera efficace;
  • Sviluppare la capacità di strutturare un progetto pianificando le proprie azioni di intervento nel rispetto degli obiettivi che si intendono raggiungere;
  • Sviluppare una modalità di lettura dei dati anamnestici e del quadro sintomatico di un caso clinico;
  • Favorire la discussione e il confronto con il Tutor e con i partecipanti, nell’ottica di un apprendimento collaborativo.

DESTINATARI

Il corso è a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti.
I destinatari del corso saranno i laureati in psicologia che intenderanno acquisire elementi utili per la preparazione all’esame di stato.

DURATA

Il corso si articola in 10 incontri, di cui un incontro di presentazione di due ore a titolo gratuito, per un totale di 20 ore per la formazione d’aula e prevede l’iscrizione ad una piattaforma e-learning, consultabile in qualsiasi momento della giornata, per tutta la durata dell’esame.
Gli incontri sono concepiti per seguire lo studente in ogni prova, seguiranno infatti il calendario delle date d'esame.

CALENDARIO LEZIONI D’AULA


Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina presso il
Complesso Scolastico Seraphicum
Via del Serafico, 3 – 00142 Roma – (Zona EUR)
Metro Linea “B” Fermata Laurentina


DOCENTI SPECIALIZZATI PER OGNI PERCORSO

  • Dott.ssa Alessandra Cescut, coordinatrice del corso,  si occupa di diagnosi e cura della psicopatologia dell’adulto; docente per le prove: I, II, III (caso clinico adulto), IV.
  • Dott. Carlo Cinquerrui, si occupa di diagnosi e cura della psicopatologia infantile, docente per la III prova caso clinico sviluppo.
  • Dott.ssa Veronica Dell’Oste, si occupa di interventi in strutture organizzative complesse e della gestione delle risorse umane, docente per la III prova caso organizzativo.
Tutti i docenti sono laureati all’Università di Roma “La Sapienza”, iscritti all’Ordine degli Psicologi del Lazio, ricercatori presso la SCUPSIS.


PER INFORMAZIONI
scrivi una email: alessandra.cescut@gmail.com

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